Associazione Menerva Italia
STATUTO SOCIALE
Articolo 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagliartt.36 e seguenti del Codice Civile e' costituita,alla Spezia,un'associ azione che assume la denominazione "Associazione Menerva Italia" in acronimo "A.M.I." (di seguito associazione)
Articolo 2
L'associazione e' un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività e' espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini ricreativi, artistici e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
Scopo dell' Associazione sarà favorire l'aggregazione,la crescita culturale, educativa dell'individuoe della collettività, favorire lo sviluppo delle nuove discipline e divulgare e contribuire alla conservazione degli usi e delle tradizioni locali e nazionali, impegnandosi in particolar maniera nei confronti dei giovani, degli anziani, dei soggetti diversamente abili e delle categorie piu deboli, operando nel rispetto delle culture e delle religioni.
Articolo 3
L'associazione si propone di: promuovere e sviluppare attività culturali, artistiche, ricreative; organizzare manifestazioni in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione; promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività svolte; studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la praticadelle attività artistico, culturali, ricreative, ludiche, didattiche ecc. con strutture proprie o di terzi, adibiti a sale espositive, spazi per spettacoli, convegni, presentazioni ecc.; organizzare e partecipare a concorsi, manifestazioni ed iniziative nei diversi settori delle arti; indire corsi nei varicampi artistici, corsi di formazione e di qualificazione, organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci; organizzare manifestazioni culturali, artistiche, ricreative, ludico-educative in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione; promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento, l'approfondimento delle attività culturali, artistiche, ricreative, teatrali, musicali, ludiche ecc; gestire spazi propri o di terzi adibiti a sale convegno, sale espositive, sale corsi, spazi teatrali e strutture atte all'esercizio di attività culturali, artistiche e ricreative organizzare premi culturali e artistici; indire corsi d'arte, di musica, teatro, arti circensi e delle varie discipline artistiche e letterarie e corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori artistici, culturali e del tempo libero.
Promuovere e gestire trasmissioni radio, televisive e curare spazi web tramite siti internet e social.
Per il raggiungimento di tali fini l'Associazione potrà aprire sedi e delegazioni territoriali.
Articolo 4
Il numero dei soci e' illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Articolo 5
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.
All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso e' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.Per i minori di anni 18 la domanda d'iscrizione deve essere sottoscritta anche da un
genitore. Articolo 6
La qualifica di socio da' diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordineall'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti; a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.
I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali e al pagamento del contributo associativo.
Articolo 7
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi diattività. Tale quota dovra essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potra mal essere restituita.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabill.
Articolo 8
La qualifica di socio si perde per recesso,esclusione o a causa di morte.
Articolo 9
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a sei mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
Articolo 10
Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera,ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo.9,e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione dellacomunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti afondamento del provvedimento di esclusione.
L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea cheabbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.
Articolo 11
L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni artistico,culturali,ricreative spettacoli, concerti,incontri ecc;
c) eredità,donazioni e legati;
d) contributi dello Stato,delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici ,anche finalizzatial sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimentodi attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliariae sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento,quali feste esottoscrizioni anche a premi;
j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di naturacommerciale.
Il fondo comune, costituito-a titolo esemplificativo e non esaustivo-da avanzi di gestione,fondi,riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i socidurante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anchein modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.
Articolo 12
L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. ll Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. ll rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entroquattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Articolo 13
Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli associati; il Consiglio Direttivo;il Presidente;ilCollegio dei Revisori dei Conti(qualora eletto),il Consiglio dei Fondatori,i Comitati Tecnici,ilComitati Territoriali.Tutte le cariche sono gratuite.
Articolo 14
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale eove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno,il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.
L'avviso della convocazione può essere altresi comunicato ai singoli soci mediante modalità qualila pubblicazione sul giornale associativo,l'invio di lettera semplice, fax,e-mail o telegramma,inogni caso almeno8 giorni prima dell'adunanza.
Articolo 15
L'assemblea ordinaria:
a) approva il rendiconto economico e finanziario;
b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed,eventualmente, dei membri delCollegio dei Revisori dei Conti;
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla suacompetenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
d) approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'eserciziosociale.
L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne siafatta richiesta per iscritto,con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.
Articolo 16
Nelle assemblee-ordinarie e straordinarie-hanno diritto al voto gli associati maggiorenni inregola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
In prima convocazione l'assemblea-ordinaria e straordinaria-è regolarmente costituita quandosiano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.
In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea-ordinaria e straordinaria-e' regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.
Articolo 17
L'assemblea e' straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.
Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei socipresenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.
Articolo 18
L'assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidenteo dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario e' fatta dal Presidente dell'assemblea.
Articolo 19
Il Consiglio Direttivo e' formato da un minimo di 2 ad un massimo di 5 membri di cui almeno due scelti fra i soci fondatori gli altri fra gli associati maggiorenni.
I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente,il Segretario.
Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cuideliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.
La convocazione e' fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica oconsegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti,ovvero, in mancanzadi una convocazione ufficiale,anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta del presenti.
Il Consiglio Direttivo e' investito dei piu ampi poteri per la gestione dell'Associazione, Spetta, pertanto,fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
c)predisporre i regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
e)deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
f) nominare i responsabili e i membri del Comitati Tecnici, relativi ai settori d'attività:dei Comitati Territoriali relativamente al territorio di rifermento. I Comitati tecnici e territoriali sono organismi esclusivamente consultivi e propositivi,
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione:
h) affidare,con apposita delibera,deleghe speciali a suoi membri.
i)i Consiglieri non possono ricoprire incarichi analoghi in associazioni aventi la medesima finalitàpena la radiazione o sospensione dall'incarico
Tutti gli incarichi e le nomine sono a titolo gratuito. Per tutti gli incarichi elettivi e le nomine èrichiesto il compimento del 18° anno di età con la sola esclusione per gli incarichi e nomine acarattere consultivo e propositive (Consigli Tecnici e Territoriali).
Compiti dei Consigli Tecnnici è quello di coordinare i settori di attività realizzando calendari, organizzando manifestazioni ed attività relativa al proprio campo artistico (dietro approvazione delconsiglio direttivo), tenendo i contatti con i soci e i partner del settore d'interesse.
Compiti dei Consigli Territoriali,ognuno per la propria area di appartenenza è promuovere eorganizzare (dietro approvazione del consiglio direttivo) attività e dare visibilità all'associazioneattraverso info-point, spazi espositivi e d'incontro o comunque presidiando il territorio.
Articolo 20
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadanodall'incarico,il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i noneletti,che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio;nell'impossibilità di attuaredetta modalità, il Consiglio può nominare incaricare i membri del Comitato dei fondatori.Soci,cherimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica.Ovedecada oltre la metà dei membri del Consiglio,I'Assemblea deve provvedere alla nomina di unnuovo Consiglio.
Articolo 21
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione.Al Presidente è attribuito invia autonoma il potere di ordinaria amministrazione e,previa delibera del Consiglio Direttivo,ilpotere di straordinaria amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
Articolo 22
Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)
Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivie due supplenti,anche fra i non soci e resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno ilPresidente.
ll Collegio dei Revisori dei Conti deve controllarel'amministrazione dell'Associazione, lacorrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee,senza diritto di voto,ove presentala propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Articolo 23
Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attivitàdell'Associazione,con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali,conservati presso la sede sociale,devono essere messi a disposizione dei soci per laconsultazione.
Articolo 24
Lo scioglimento dell'Associazione puo essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole dialmeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell'Associazione sara nominato un liquidatore,scelto anche fra i non sociEsperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili,estinte le obbligazioni in essere,tutti i beniresidui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppodell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale,sentito l'organismo di controllo di cuiall'articolo 3,comma 190,della Legge 23/12/1996,n.662.
Articolo 25
Per quanto non e'espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili,le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
La Spezia, 1 gennaio 2023
ATTO COSTITUTIVO